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Notiziario
Avviso art. 15 legge n. 183/2011.
COMUNE DI LAGANADI
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Dal 1° Gennaio 2012 gli uffici pubblici non possono richiedere nè rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonchè ai Gestori di Pubblici Servizi (Enel, Telecom, Aci, etc.).
Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2012, L. 183/2011.
Le pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi sono infatti obbligati ad operare esclusivamente con le autodichiarazioni prodotte dai cittadini, favorendo la decertificazione voluta dalla legge.
Gli uffici comunali dello Stato Civile e dell’Anagrafe potranno quindi rilasciare i certificati solamente ad uso privato. A tal fine non potranno più essere rilasciati certificati anagrafici da presentare ad altre P.A. e/o Gestori P.S. per uso ad esempio: pensione, assegni familiari, sussidi sociali, scolastico, fiscale, agevolazione agricole, concorsi pubblici, etc.
A tal proposito, lart. 45 della sopracitata Legge 183/2011 impone infatti, sui certificati rilasciati, relativi a stati, qualità personale e fatti, di apporre la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai provati gestori di pubblici servizi.
La mancata opposizione di detta dicitura comporta la nullità del certificato.
Il cittadino può utilizzare le autocertificazioni anche per i rapporti con le Istituzioni private (Banche, Assicurazioni, Agenzie d’Affari, Poste Italiane, Notai, etc.) che consentono l’utilizzo delle norme del Testo Unico sulla documentazione amministrativa di cui all’art. 2 D.P.R. n. 445/2000.
Si rammenta, infine, che l’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( art. 46 D.P.R. n. 445/2000), è gratuita e non comporta l’autentica della firma.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Calarco
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