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ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL’ANN0 1995

 

 

IL SINDACO

 

Ai sensi degli artt.1931,1932 e 1933 del Decreto Legislativo 15 Marzo 2010,n.66  “Codice dell’Ordinamento Militare”        

 

R E N D E   N O T O

 

a)     tutti i giovani di sesso maschile nati nell’anno 1995 e che quindi nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età,legalmente domiciliati in questo comune,hanno il dovere di farsi inserire nella lista di leva che prossimamente sarà compilata;

b)     i genitori e i tutori dei giovani di cui alla lettera a),hanno l’obbligo di curarne la regolare iscrizione nella lista di leva.

 

Ogni ulteriore notizia in merito potrà essere richiesta presso l’Ufficio Leva di questo comune.

 

D.Lgs.vo 15 marzo 2010, n. 66

 

Art. 1932 - ISCRIZIONE NELLE LISTE DI LEVA
1. Il 1° gennaio di ogni anno il Sindaco di ciascun comune, quale ufficiale di governo ai sensi degli articoli 14 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con apposito manifesto, rende noto:
a) ai giovani di sesso maschile che nell'anno stesso compiono il diciassettesimo anno di età, il dovere di farsi inserire nella lista di leva del Comune in cui sono legalmente domiciliati;
b) ai genitori e tutori dei giovani di cui alla lettera a), l'obbligo di curarne l'iscrizione nella lista di leva.
2. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.
3. La divulgazione delle informazioni suddette mediante manifesto o altri idonei mezzi di divulgazione equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.
Art. 1933 - DOMICILIO LEGALE
1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:
a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
b) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
c) (lettera così corretta da comunicato 30 settembre 2010)
i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.
2. Agli effetti dell’iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica

ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

 

                                                                                                              

Dalla Residenza Municipale,lì 2 Gennaio 2012                                                IL SINDACO 

                                                                                                                                 Michele Spadaro

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